Jobs Act, i nuovi congedi parentali
di Carlo Pareto
Ven 24 Luglio 2015 12:11
Con uno dei decreti delegati del Jobs Act - il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 80 - è stata rivisitata la materia dei congedi parentali. Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 25 giugno, ha apportato infatti talune significative modifiche ai congedi per i genitori, già prefigurati dal decreto legislativo n. 151/2001. In particolare, è stato previsto un allungamento dell’orizzonte temporale entro il quale le lavoratrici ed i lavoratori possono usufruire di tale agevolazione. In sintesi, l’età massima del bambino, in favore del quale il diritto al congedo parentale può essere esercitato, è stata elevata dagli 8 ai 12 anni di età, mentre per il congedo parentale parzialmente retribuito il limite massimo di età è passato dai 3 anni ai 6 anni, postulando la possibilità di beneficiare di tale istituto anche su base oraria e riducendo i giorni di preavviso al datore di lavoro da 15 a 5 ed, infine, a 2 in caso di fruizione ad ore. Parimenti, si è proceduto all’adeguamento nei casi di adozione ed affidamento. Il provvedimento contiene anche altre novità tra cui spicca una nuova, importante, tipologia di congedo retribuito, al momento anch’essa applicabile per il solo anno 2015, in favore delle donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione relativi a tale tipo di fattispecie. Tuttavia, al momento, per la nuova disciplina è stata ipotizzata una applicazione in via sperimentale soltanto per l’anno 2015, mentre il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 rimane condizionato all’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183/2014, che individuino adeguata copertura finanziaria. Ciò significa che, nel caso in cui dette decretazioni non entrino in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni di maggior favore non potranno essere più operate e le norme modificate continueranno ad applicarsi nel testo previgente. Ciò premesso, informa l’Inps in un apposito messaggio, - poiché per la riforma in questione il legislatore non ha prefigurato un periodo di vacatio legis, disponendo l’immediata entrata in vigore della riforma stessa - nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici impiegati per l’inoltro dell’istanza on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea facendo ricorso al modello prelevabile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it >modulistica> digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23. Sempre in proposito l’Ente precisa che la richiesta cartacea va utilizzata soltanto dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. L’istanza cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di invio della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015. Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la richiesta continua ad essere trasmessa in modalità telematica. Attenzione, l’inoltro delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. Con apposito, successivo messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della richieste on line. Importante, a seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà pertanto più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo. Con specifiche circolari interne sono già state date istruzioni operative alle Sedi periferiche sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande cartacee nei sistemi.