Legge 104 ed esonero visita fiscale
di Carlo Pareto
Gio 23 Novembre 2017 16:42
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicapp”. Principali destinatari sono dunque i soggetti che presentano (a seconda delle connotazioni di gravità riconosciute) severe limitazioni funzionali invalidanti, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona svantaggiata e alla sua famiglia un adeguato sostegno. E questo supporto può essere dato sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come sostegno psicologico, psicopedagogico, e tecnico. Dopo l’entrata in vigore, la legge è stata aggiornata in alcune sue parti, per effetto di norme introdotte successivamente. Per definizione la Legge si applica quindi alle persone diversamente abili: è persona diversamente abile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In generale, durante la malattia, in caso di possibile visita fiscale, (il tema quest’oggi in esame), l’esonero è prefigurato in determinati casi. Queste casistiche ben definite comprendono, ad esempio, malattie a rischio di vita, gravidanze complicate, infortuni sul luogo di lavoro. Anche per tutti coloro che beneficiano della cosiddetta Legge 104 è previsto l’esonero dalla visita fiscale. È bene ricordare in proposito che questa può essere effettuata in qualsiasi giorno della settimana, pure nei festivi, e già a partire dal primo giorno di malattia. Le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile variano, però, in base al comparto in cui si lavora. Per chi ha la Legge 104, per la visita fiscale l’esonero dal relativo controllo medico è stabilito solamente in un caso, ovvero quando la patologia per la quale il lavoratore si assenta dal lavoro sia collegata ai motivi di invalidità che hanno dato diritto a beneficiare della predetta legge. Per chiarire meglio il concetto facciamo due esempi. Un lavoratore con la Legge 104 legata a motivi cardiaci si assenta dal luogo di lavoro per riscontrate problematiche al cuore. Questo lavoratore è completamente esentato dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale. Se, invece, lo stesso soggetto (beneficiario, quindi, della Legge 104 per problemi cardiaci) si assenta dal lavoro per un’altra tipologia di evento morboso (come può essere, ad esempio, un’influenza) egli non è esonerato e potrà, quindi, essere suscettibile di eventuale controllo medico fiscale. È molto importante che questa regola sia rispettata e conosciuta, in quanto sono molti i lavoratori che credono di essere esonerati semplicemente perché in possesso della Legge 104 per sé stessi o per un familiare vicino. Laddove infatti l’esonero non sussista, la sanzione può essere molto gravosa per il lavoratore che potrebbe perdere l’indennità economica per i giorni di malattia. Se si guarda più da vicino la normativa si osserva comunque che la Legge 104/92 è fatta a piena difesa dei diversamente abili, uomini e donne che presentano delle menomazioni a livello fisico o psichico tali da rendere la persona svantaggiata all’interno della società e anche dell’ambiente lavorativo. Chi usufruisce della Legge 104 (art. 3, comma 3) - si sottolinea - ha diritto a tre giorni di permesso ogni mese per le cure relative alla propria persona o a quelle di familiari. In questa ultima ipotesi la legge è applicabile per parenti o affini fino al terzo grado di parentela. Tutte le documentazioni sanitarie necessarie per la formulazione della conseguente valutazione medico legale di accertamento e riconoscimento dell’invalidità di cui si è portatori, vanno presentate all’Inps di competenza che, previo prima visita medica pluridisciplinare effettuata dall’Asl, valuterà caso per caso.