L’Inps ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione Dis-Coll prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La legge ha introdotto una novità, di maggior favore per i lavoratori in questione, riguardo ai requisiti di accesso alla indennità Dis-Coll che, per le cessazioni intervenute nell’anno 2016, sono unicamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione fino alla data del predetto evento. Non è più richiesto che l’assicurato faccia valere, nell’anno in cui ha avuto luogo la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione corrisposta o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. In analogia con il trattamento economico di disoccupazione Naspi la norma ha confermato che, pure per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che sono stati già utilizzati per l’indennità Dis-Coll già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione. Al trattamento Dis-Coll prefigurato per gli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016 si applica la medesima disciplina della indennità Dis-Coll relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2015, fatta salva la novità introdotta in merito ai requisiti di accesso alla prestazione. Per gli eventi di cessazione intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda Dis- Coll dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa circolare. Infine, la richiamata disposizione contenuta nella Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha prescritto che l’indennità Dis- Coll sia riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificano nell’anno 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e che il beneficio sia riconosciuto dall’Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'Inps non può valutare ulteriori istanze pervenute a tale titolo, provvedendo a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale www.inps.it. VOUCHER BABY SITTING: NUOVA PROCEDURA TELEMATICA Nel corso del 2016 i voucher corrisposti alle madri lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, saranno erogati esclusivamente in modalità telematica. Lo puntualizza l’Inps con la circolare n. 75, del 6 maggio 2016. Il beneficio, introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 della legge 92/2012, è stato prorogato dalla legge di stabilità 2106 anche per quest’anno. Può essere richiesto dalle madri al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi. Nel periodo 2013-2015 il servizio è stato erogato sotto forma di voucher cartacei che le madri potevano ritirare presso le sedi Inps. Ma, come precisato con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’Istituto non eroga più voucher cartacei. Pertanto, in applicazione di tale disposizione e in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, per consentire l’assegnazione dei voucher baby sitting e per la successiva gestione degli stessi senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede, è stata implementata la procedura telematica esistente, introducendo nuove funzionalità internet. Nella circolare n.75 sono contenute tutte le disposizioni operative per consentire alle madri lavoratrici di ottenere il bonus, di gestirli e di restituirli in caso di mancato uso.