Visita fiscale, i casi in cui si è esonerati
di Carlo Pareto
Mar 21 Marzo 2017 13:30
Un polo unico della medicina fiscale in capo all’Inps, che si occuperà di statali e non solo di privati. Nel decreto Madia è stata formalmente sancita la novità, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia degli accertamenti grazie al “cervellone” informatico dell’Istituto di previdenza, che permette di fare verifiche mirate. Nell’occasione è stata opportunamente assicurata anche la continuità professionale per i medici iscritti alle liste speciali dell’Ente assicuratore. Garantendo continuità professionale ai 1.300 medici inseriti nelle liste speciali per le visite fiscali, con un rafforzamento del regime di convenzione per i camici bianchi deputati agli accertamenti, in modo da garantire maggiore specializzazione e l’attività in via esclusiva. Ma è possibile essere esonerati dalla visita fiscale quando si è in malattia? I casi di esonero sono tassativamente formulati, anche se il medico curante può esentare dal controllo sanitario quando si presentano particolari condizioni di salute, anche se non sono prefigurate espressamente come ipotesi di esonero. Il bisogno di effettuare commissioni e accompagnamenti non rientra però nei casi di esonero. Tuttavia, talune assenze al controllo del medico dell’Inps, se considerate necessitate, possono essere giustificate e non danno luogo a sanzioni economiche e disciplinari per il dipendente. La visita fiscale è un accertamento sanitario, il più delle volte domiciliare, effettuato al lavoratore in malattia da parte di un medico dell’Inps, per il quale si deve essere obbligatoriamente disponibili. Non si tratta, però, di una semplice verifica della presenza del dipendente malato nella propria abitazione, ma di un vero e proprio accertamento sull’esistenza della patologia e sulla correttezza della prognosi prescritta dal medico curante. La visita fiscale può avvenire sin dal primo giorno di malattia, poiché il medico che ha in cura il lavoratore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente il certificato all’Inps, in tempo reale. In certe circostanze è comunque possibile evitare la visita fiscale, poiché viene esclusa la sua opportunità o fattibilità: i casi di esonero, grazie al Jobs Act, sono stati recentemente ampliati; inoltre, l’Inps riconosce al medico curante dei margini di discrezionalità per l’esonero dal controllo domiciliare. In particolare, le ipotesi in cui il lavoratore è esonerato dalla visita fiscale sono: il ricovero presso una struttura sanitaria (chi è ricoverato in ospedale non può assolutamente ricevere la visita fiscale, né all’interno della struttura, né presso la propria abitazione); l’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita (ad esempio, chi ha severe e gravi patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati); l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale; una malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (sono i casi in cui il malato possiede una percentuale d’invalidità e, come chiarito dall’Inps, la riduzione della capacità lavorativa deve superare il 67%). Inoltre, quando la visita fiscale è stata già effettuata durante il periodo di prognosi dello stesso evento morboso, non può essere disposto un nuovo accertamento medico da parte dell’Inps. Nell’ipotesi di ricaduta, invece, o di continuazione, si può ricevere una nuova visita. In queste situazioni il medico deve, tra l’altro, trasmettere un nuovo referto. Chi invia il certificato medico all’Inps, grazie a una procedura telematica, può segnalare l’esonero dalla visita fiscale, inserendo il codice E, che esclude automaticamente il certificato dalla banca dati dei dipendenti che potrebbero essere sottoposti a controllo fiscale. Ovviamente, l’esonero dovrà essere ponderato in modo approfondito, per evitare pregiudizi sia all’Inps sia allo stesso lavoratore. Diversi dai casi di esonero sono le ipotesi codificate di assenza giustificata alla visita fiscale: ad esempio, è considerata giustificata l’assenza per sottoporsi a visite e terapie che possono essere praticate soltanto nelle fasce di reperibilità. Alla medesima stregua è considerata l’assenza per recarsi in farmacia ad acquistare un medicinale: in questo fattispecie, bisogna avvertire tempestivamente l’azienda ed esibire la relativa documentazione giustificativa.