In arrivo il modello 730 precompilato
di Carlo Pareto
Dom 29 Marzo 2015 20:50
Finalmente il 15 aprile prossimo, dopo tante parole, modifiche e polemiche, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, modello che può essere accettato o modificato. Entriamo nella peculiarità di questo nuova disposizione. Il vantaggio fondamentale per il soggetto è legato ai controlli, infatti, se il modello 730 precompilato viene presentato senza toccarlo, cioè senza effettuare modifiche, non ci saranno accertamenti o controlli, viceversa se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Il modello 730 può essere presentato direttamente con il proprio pin c/o il sito dell’agenzia delle entrate o tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato. Il soggetto che vuole presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate deve integrare il modello con i dati del sostituto che si obbligherà nel conguaglio a compilare la scheda della scelta della destinazione del 8 , del 5 e del 2 per mille, e tale modello dovrà essere trasmesso anche se nessuna scelta verrà effettuata . Se, alcuni dati del modello 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730, e successivamente alla modifica, può essere presentato. In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, o a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). In questa fattispecie il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. Il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista, conserva una copia che può essere trasmessa per verifiche all’Agenzia delle Entrate. La documentazione relativa alla dichiarazione di quest’anno dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2019. I documenti che necessitano per la compilazione o verifica del modello 730 sono: Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico; fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo; fatture e ricevuta dei bonifici attraverso lei quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, certificazione rilasciata dall’Amministratore del condominio per spese straordinarie; attestati di versamento degli acconti d'imposta; ultima dichiarazione presentata, se evidenzia un'eccedenza d'imposta. Da quest’anno la maggiore responsabilità di Caf e commercialisti con il nuovo 730 precompilato sta nel fatto che se il contribuente vuole integrare o modificare la dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate, chi ha prestato l'assistenza fiscale diventa responsabile anche dei nuovi dati indicati nella denuncia dei redditi. Il Caf o il professionista abilitato è tenuto ad apporre il cd. visto di conformità nel modello 730, attestato che, serve a certificare che i dati inseriti nella dichiarazione ivi compresi quelli precompilati, sono giusti e verificati con il contribuente. Il principio che ha ispirato il legislatore nella nuova versione del modello 730 Precompilato sta nel fatto che eventuali errori, omissioni o incongruenze rilevate sulla dichiarazione in sede di controllo formale, non verranno più comunicati al contribuente ma a chi ha prestato l'assistenza fiscale. Il Caf o il commercialista che appone il visto di conformità è direttamente responsabile di quanto dichiarato per conto dell'assistito. In caso di errori, le sanzioni e interessi verranno richiesti direttamente agli intermediari che hanno compilato la dichiarazione, senza filtrare per il contribuente. Fino ad oggi, se l'Amministrazione a seguito dei controlli formali rilevava un errore o una omissione nei dati dichiarati con il 730, il responsabile in prima istanza era il contribuente, il quale deve poi rigirare la sanzione al Caf o al commercialista che ha eventualmente aveva commesso l'errore. Con il nuovo modello 730 le cose cambiano nel senso che l'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo richiederà informazioni, correzioni o invierà sanzioni, richieste di pagamento di maggiore imposta e interessi di mora direttamente al commercialista o al Caf responsabile della compilazione e trasmissione della dichiarazione. Inutile concludere che tra gli addetti ai lavori molta fermentazione è in essere.