Nella gestione della contabilità, il legislatore propone tre diversi sistemi di tenuta della stessa: la contabilità ordinaria, la semplificata, la contabilità derivante dal regime dei minimi. Tralasciando il regime dei minimi le considerazioni di oggi sono sulle differenze tra contabilità ordinaria e semplificata, pro e contro del contribuente nell’adottare un sistema rispetto l’altro. Le imprese in contabilità semplificata costituiscono sicuramente il maggior numero di imprese in Italia, in quanto da sempre la nostra penisola è caratterizzata da una “polverizzazione” delle attività economiche. La contabilità semplificata è chiaramente una modalità più agevolata e facilitata nella gestione e tenuta dei documenti contabili. Tale contabilità riguarda solo determinate aziende o professionisti con caratteristiche ben individuate, entrambe le tipologie di contabilità determinano il reddito in base al principio di competenza, o di cassa per i professionisti , ma diversi sono i tipi di registri che devono essere tenuti a seconda del tipo di contabilità adottato dal soggetto contribuente. I soggetti che possono accedere alla contabilità semplificata sono solo: i lavoratori autonomi, i professionisti, le società semplici e di persona, pertanto viene escluso l’accesso alle società di capitali (anche srls), consorzi, cooperative. Per i soggetti che possono aderire a questo regime, comunque ci sono dei limiti dimensionali e la discriminante nella scelta di tali regimi (che comunque in determinati casi possono essere scelti per “opzione”) è data dal volume d’affari. Con precisione è possibile adottare la contabilità semplificata se i ricavi dell’anno di imposta precedente o quelli previsti per l’anno in corso o successivo non siano superiori a 400mila euro in caso l’attività abbia ad oggetto la prestazioni di servizi, o 700mila euro in caso di altre attività. Tali limiti devono essere ragguagliati all’anno di effettiva attività. Le agevolazioni per questo tipo di regime sono rappresentate principalmente dalla semplificazione negli adempimenti contabili, infatti il soggetto che adotta il regime semplificato, non è soggetto alla tenuta della contabilità secondo il metodo della partita doppia, pertanto con esclusione dei registri Libro Giornale, Mastri, Libro Inventari e quello delle scritture ausiliari di magazzino. I registri che restano comunque a carico dei contribuenti Iva in contabilità semplificata sono i registri Iva acquisti e Iva vendite in cui indicare tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell’Iva (ossia per esempio le operazioni fuori campo Iva, le scritture di fine anno o di assestamento come ratei e risconti, rimanenze di magazzino ecc, ), il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili. Per i professionisti è previsto il registro degli incassi e dei pagamenti dove annotare cronologicamente entro 60 giorni le operazione dall’avvenuto incasso e/o pagamento. L’adozione di un sistema di contabilità ordinaria prevede una maggiore attenzione nella compilazione delle scritture contabili e pertanto un investimento nella gestione di questo settore superiore sicuramente all’adozione della contabilità semplificata. Tale investimento si evidenzia nelle parcelle dei professionisti più elevate e nell’ adozione di un ufficio amministrativo interno. Il regime della contabilità semplificata è il regime naturale dell’esercizio dell’attività per cui per aderire non sarà necessaria alcuna comunicazione all’agenzia delle entrate ma sarà sufficiente il rispetto dei sopra indicati limiti dimensionali e non aver fatto esplicita opzione per il regime ordinario. È facoltà del contribuente comunque di optare per la contabilità ordinaria in presenza dei requisiti per la semplificata, tale scelta può avere motivazione in caso di perdite fiscali, le quali vengono trattate diversamente, nella scelta di un regime rispetto l’altro.