Sono già diversi anni che il legislatore ha introdotto la possibilità di sanare i ritardi o alcune omissioni relativi al pagamento delle imposte o alle presentazioni delle dichiarazioni, a mezzo istituto del ravvedimento. Questi è finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo e tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale. Il ravvedimento operoso rappresenta, pertanto, nel rinnovato rapporto di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, uno strumento di immediata efficacia per evitare l'instaurazione del contenzioso. Il ravvedimento operoso nasce per due motivi. Il primo è per limitare e ridurre i casi di contenziosi e ricorsi tra Fisco e contribuenti, Il secondo è per agevolare, e quindi far pagare sanzioni lievi al contribuente che commette errori in buona fede e a voglia di sanarle. Le tipologie attuali a seguito anche della legge di Stabilità 2015 sono: ravvedimento sprint, breve, intermedio, lungo, ultrannuale, lunghissimo, successivo alla contestazione della violazione, per omessa presentazione della dichiarazione. 

RAVVEDIMENTO SPRINT. Nei primi 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo (0,20% per giorno di ritardo). 

RAVVEDIMENTO BREVE. Dal 15° al 30° giorno dalla violazione 1/10 del minimo (3%), fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo. 

RAVVEDIMENTO LUNGO. Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/8 del minimo.

RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE. Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/7 del minimo. 

RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO. Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1/6 del minimo (questo ravvedimento riguarda solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate). 

RAVVEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE. Esecuzione dell'adempimento dopo la notifica della contestazione della violazione (verbale), sempre che non si tratti di avviso bonario, avviso di accertamento o di avviso di liquidazione 1/5 del minimo. 

RAVVEDIMENTO OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni 1/10 del minimo. Tutti i tributi. A tutte le sanzioni va aggiunto la quota di interesse legale che decorre dalla data dell’omissione o ritardo alla momento in cui si sana tale inadempimento. Con l’introduzione della legge di Stabilita si è totalmente modificato questo istituto eliminando quelle barriere di accesso che limitavano l’adesione nel passato, in particolare (accessi, ispezioni etc), tale norma a effetto retroattivo pertanto, oggi il contribuente distratto ha tutti gli strumenti qual’ora voglia sanare le proprie posizioni ed eliminare contrasti o contenziosi con l’amministrazione finanziaria.