I benefici fiscali per chi ristruttura casa
di Carmine Damiano
Dom 17 Marzo 2019 23:45
Anche per quest’anno il Governo ha prorogato la possibilità di detrarre per i privati, le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie effettuate presso le abitazioni o condomini, dal modello di dichiarazione dei redditi (Unico o 730). Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la detrazione Irpef sarà del 50%. La legge di stabilità per il 2019 , ha confermato la detrazione del 50%, anche per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’importo massimo beneficiabile non potrà essere superiore a 10mila euro per i mobili e di euro 96mila per le ristrutturazioni edilizie. La detrazione fiscale si beneficia in n° 10 quote annuali di pari importo, da indicare nel modello dichiarativo, nella parte oneri e spese. Vediamo nel particolare tale beneficio fiscale: 1) La detrazione 50% riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Sono inoltre detraibili la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. 2) Gli ultimi Governi hanno, di fatto, ridotto e semplificato le procedure per ottenere la detrazione, non deve essere effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma solo conservata la documentazione atta a dimostrare le attività svolte (in particolare, il contribuente deve essere in possesso di: domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta; consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, Dia, Scia, Cil, etc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili, comunicazione Asl competente per territorio l’inizio e la tipologia dei lavori, bonifici effettuati. 3) Per beneficiare della detrazione 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia occorre effettuare tutti i pagamenti delle spese sostenute mediante bonifico bancario “tracciabile”, con degli elementi in più, rispetto al classico bonifico, infatti per godere delle agevolazioni a pena di nullità, bisogna indicare, codice fiscale di chi lo esegue, codice fiscale del ricevente, causale del versamento specifico. Per chi ha sostenuto lavori condominiali, l’amministratore del condominio, entro i termini della dichiarazione del periodo successivo alla chiusura dell’anno fiscale, deve certificare e consegnare ad ogni condomino una dichiarazione di avvenuto pagamento degli importi agevolabili, sostenuti dal singolo condomino, in caso di lavori privati ai fini degli importi utili per a detrazione faranno fede le date e gli importi dei bonifici effettuati. Le agevolazioni non spettano solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai detentori, o in caso di coniuge a carico, da chi realmente ha sostenuto le spese , pertanto in caso di abitazione di proprietà del coniuge, senza reddito, con lavori sostenuti del familiare convivente, titolare di reddito, quest’ultimo detrarrà dal proprio modello dichiarativo la quota di competenza. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. cdamiano@damianoeassociati.it