Il nuovo regime forfettario e la flat tax
di Carmine Damiano
Lun 14 Gennaio 2019 14:06
La legge di bilancio 2019 ha modificato l’applicazione del nuovo regime forfettario previsto per i contribuenti (aziende/lavoratori autonomi) per il periodo d’imposta 2019, e introducendo la flat tax , anche se per l’anno 2019 si avrà una sola aliquota, e per il 2020 partiranno le due aliquote. Il regime precedente dei minimi resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d’età) per coloro che hanno iniziato l’attività entro il 31.12.2015 o lo applicavano già da prima, pertanto potranno continuare a sostenere il pagamento di un imposta sostitutiva del 5% per i primi tre anni di regime. Il regime forfettario fu introdotto nel 2016 e dopo vare evoluzioni è ancora l’unico regime fiscale in alternativa a quello ordinario , dove il reddito e iva si determina a mezzo differenza ricavi e costi. Entrando nel particolare di questa nuova rimodulazione del regime forfettario, • il nuovo limite dei ricavi è per tutti gli aderenti a euro 65.000,00; • non vi è più il limite degli investimenti in beni strumentali in max euro 20.000; • non necessitano superare spese per il personale per euro 5.000. Si confermano le cause di esclusione e pertanto non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a: società di persone, associazioni, imprese familiari. Inoltre per finalità antielusive le persone fisiche non possono esercitare tale regime nel caso in cui la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro; erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Tale regime è applicabile a tutti le persone fisiche che hanno i requisiti, pertanto i soggetti già in attività possono accedere senza alcuna comunicazione, se gli stessi intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono attivarsi per la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno. Per i soggetti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è d’obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, la mancanza di comunicazione non preclude tale esercizio, in quanto è il comportamento concludente che lo stabilisce, ma in tal caso si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro. Il regime forfettario non prevede alcuna durata massima, e l’abbandono dal regime potrà verificarsi in questi tre casi: per volontà del contribuente, con opzione al regime ordinario, tramite comportamento concludente, ma con vincolo triennale. È necessario comunque compilare il quadro VO della dichiarazione Iva; per legge, per mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una causa di esclusione; per accertamento definitivo, che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. (parte I) cdamiano@damianoeassociati.it