Iniziano le scadenze: il “730”
di Carmine Damiano
Mar 18 Aprile 2017 11:48
Si inizia la stagione degli adempimenti per i contribuenti persone fisiche, e si parte con la presentazione del modello 730/2017, tale modello precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire da aprile 2017, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nel sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare: il modello 730 precompilato; l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga); il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione; un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, modello che può essere confermato o modificato. Entriamo nella peculiarità di questo modello. Il vantaggio fondamentale per il soggetto è legato ai controlli, infatti, se il modello 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, e pertanto accettato così come predisposto dall’Agenzia non ci saranno accertamenti o controlli, viceversa se il 730 precompilato viene presentato, con modifiche, al Caf o al professionista abilitato, scatteranno le solite procedure di verifica documentale. Il modello 730 può essere presentato direttamente con il proprio pin c/o il sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato. Il soggetto che vuole presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate deve integrare il modello con i dati del sostituto che si obbligherà nel conguaglio a compilare la scheda della scelta della destinazione del 8, del 5 e del 2 per mille, e tale modello dovrà essere trasmesso anche se nessuna scelta verrà effettuata. Se alcuni dati del modello 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello dichiarativo e successivamente alla modifica, può presentarlo. In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). In questa fattispecie il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. Il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione presentata in originale, mentre il Caf o il professionista, conserva una copia che può essere trasmessa per verifiche all’Agenzia delle Entrate. I documenti che necessitano per la compilazione o verifica del modello 730 sono: Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo; fatture e ricevuta dei bonifici attraverso i quali risultano pagate le opere di ristrutturazione, certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio per spese straordinarie; attestati di versamento degli acconti d'imposta; ultima dichiarazione presentata, se evidenzia un’eccedenza d'imposta. Il principio che ha ispirato il legislatore nella nuova versione del modello 730 precompilato sta nel fatto che eventuali errori, omissioni o incongruenze rilevate nella dichiarazione in sede di controllo formale, non verranno più comunicati al contribuente ma a chi ha prestato l’assistenza fiscale.