La Legge di bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio, l’Imposta sul reddito d’impresa (Iri) (un’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa) applicabile solo alle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, nella misura fissa del 24% sugli utili fiscali prodotti. La nuova imposta proporzionale non è d’obbligo, ma applicabile su opzione, e riguarda: le imprese individuali, le società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria, le Srl trasparenti. Il nuovo regime Iri ha la validità per 5 periodi d’imposta, con possibilità di rinnovo, e la cui opzione di adesione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel mod. Unico 2018). Per i soggetti che intenderanno utilizzare tale imposta, il reddito d’impresa non concorrerà più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleveranno dall’impresa verranno tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Le somme prelevate sono deducibili dal reddito d’impresa. Con l’applicazione della tassazione in misura proporzionale si va nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica, e favorendo la patrimonializzazione delle piccole imprese. A seguito di tale norma avremo: 1) la stessa aliquota tutte le forme d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta; 2) il reddito non distribuito è tassato sempre all’aliquota dell’imposta sulle società, che è generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci; 3) l’impresa viene considerata come “separata” dall’imprenditore; 4) scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore , potremo differenziare in modo sostanziale il reddito reinvestito nell’impresa, e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore preleva dall’azienda per fini personali; 5) risultano deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti. Nella scelta di convenienza l’imprenditore deve tener conto di diversi fattori, quali addizionali all’Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell’imprenditore, inoltre ed è fondamentale nella scelta, l’imprenditore che preleva un importo consistente degli utili per scopo personale, sicuramente non sarebbe interessato a scegliere l’Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria. I soggetti in contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, non possono aderire a tale regime , salvo il passaggio in contabilità ordinaria rinunciando ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri. Tale imposta va anche sotto il nome di Flat Tax.