La mediazione quale strumento deflattivo
di Carmine Damiano
Mar 15 Mag 2018 18:34
La procedura di reclamo e proposta di mediazione, è lo strumento deflativo introdotto nel contenzioso tributario per prevenire le controversie che possono essere risolte senza attività giudiziale. La mediazione tributaria è applicata per tutte le controversie di valore non superiore a euro 50mila, (valore rappresentato solo dalle imposte e non anche delle sanzioni e oneri accessori) e riguarda le liti relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie; contributi previdenziali per la parte legata al reddito. In tutti gli altri casi è improponibile tale strumento deflattivo. L’istanza di mediazione viene inviata c/o gli uffici fiscali insieme all’atto introduttivo del ricorso ed accompagnato da tutta la documentazione che successivamente il contribuente intende allegare nel momento del deposito in Commissione Tributaria Provinciale. L’accettazione e la conclusione della mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%. Tale procedura si conclude con la sottoscrizione delle parti (Ufficio e contribuente) e il suo perfezionamento si ha con il versamento entro 20 giorni della prima rata in caso di rateizzo o interamente nel caso di pagamento totale . Il procedimento si conclude entro 90 giorni dall’invito al reclamo o proposta di mediazione, e successivamente a tale data in caso di mediazione negativa o di non accettazione decorrono i 30 giorni per la costituzione in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, allegando al deposito anche il tentativo di mediazione. Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Dal 1° gennaio 2016 ci sono delle addizionali in tema di reclamo e mediazione, la procedura sarà estesa anche agli enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, come gli enti locali, i Consorzi di bonifica e gli agenti per la riscossione, e in caso successivo al reclamo per esito negativo possono aderire alla conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in appello, contrariamente alla norma iniziale che inibiva l’utilizzo di tale istituto. Il contribuente, nelle liti reclamabili deve, entro il termine per il ricorso, notificare un atto di reclamo che, a sua discrezione, può contenere una motivata proposta di mediazione. Non è possibile procedere con il deposito del ricorso fino a 90 giorni dalla notifica del reclamo, ed entro tale termine dovrà essere conclusa la procedura di mediazione.