La scissione del pagamento dell’iva
di Carmine Damiano
Lun 20 Novembre 2017 14:47
Tra i vari strumenti di lotta all’evasione condotti dall’amministrazione, occupa un posto di rilievo lo splyt payment o scissione dei pagamenti, cioè il prestatore d’opera o l’impresa che effettua attività nei confronti della Pubblica Amministrazione l’iva non verrà corrisposta ma versata direttamente dal Committente, tale disposizione dal 01/07/2017 si applica anche per i compensi per prestazioni di servizi fatturate dal 1° luglio 2017 la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data. Per i soggetti pubblici che dovranno effettuare tale adempimento si intendono i seguenti organi: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25, legge n. 142/1990, camere di commercio, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico. I Soggetti passivi interessati allo split payment sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di iva, incasseranno solo l’imponibile e, rientreranno in tale fattispecie anche i fornitori per prestazioni già fatturate nell’anno 2014, ma con regime di iva differito (cioé per cassa). La conseguenza per il fornitore/prestatore sarà quella di trovarsi sempre a credito per l’imposta iva: a fronte infatti dell’iva non incassata, e addebitata sulle proprie fatture emesse, dovrà regolarmente pagare l’iva ai propri fornitori, in quanto non potrà chiedere l’emissioni di fatture in esenzione. Come attenuante a tale perdita finanziaria, la norma ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso trimestrale dell’iva, ma con tutte le difficoltà esistenti con tale procedura, sia in termini di tempi che di costi fideussori per determinati importi. La circolare 27/2017 ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esclusione dei soggetti dello split payment, sono esclusi: A) gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d’imposta i c.d. reverse charge, acquisti, effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile; B) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972; C) gli acquisti intra- Ue di beni effettuati, oltre la soglia di euro 10mila annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo dell’iva; D) operazioni effettuate da fornitori nell’ambito di regimi iva c.d. speciali, che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi); E) soggetti che applicano il regime del margine. La scissione dei pagamenti non si applica, inoltre, alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi. La finalità di tale norma è chiaramente di tutelare i versamenti dell’iva all’erario prevenendo, le frodi di settori considerati ad alto rischio. La motivazione di questa norma viene ufficialmente giustificata come strumento per la “lotta all’evasione”. L’entrata in funzione dello split payment va autorizzata secondo la modalità stabilita all’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce, che prevede la possibilità per ogni Stato membro di introdurre misure speciali antifrode. Il soggetto Pubblica Amministrazione, dunque, in relazione a queste operazioni, assume il ruolo di esattore e debitore dell’iva, tant’è che è assoggettato alle sanzioni per omesso e/o tardivo versamento.