Le deducibilità delle auto aziendali
di Carmine Damiano
Dom 01 Marzo 2015 18:33
Ogni Istituzione che ha governato il nostro paese, ha introdotto misure che colpiscono in modo gravoso la deducibilità delle auto per uso aziendale, in uso alle imprese e ai professionisti, non ultimo, la deducibilità e detraibilità sugli acquisti e sulle spese di gestione è ridotto al 20% del valore speso. Il Ministero dell’Economia definisce veicoli strumentali, le autovetture senza cui l’attività non può essere svolta e quindi direttamente collegate alla produzione dei redditi. La possibilità della detrazione Iva è legata al presupposto dell’inerenza del veicolo ossia all’utilizzo esclusivo nell’attività aziendale. Gli acquisti delle auto aziendali possono essere effettuate per diversi motivi e beneficiare di deduzioni e detrazioni diverse , in funzione delle attività, dell’uso concesso e della tipologia del bene. L’auto concessa in uso al dipendente, se per uso personale dà origine alla tassazione in busta paga, l’impresa che sostiene costi per tali veicoli, dovrà dedurli , sotto il profilo fiscale, come costi del personale, e, come tali tassarli in busta paga, pertanto dovrà, quindi, concedere l’auto aziendale al dipendente per l’uso privato gratuito inserendo in busta paga il cosiddetto fringe benefit su cui dovranno essere applicate le normali trattenute fiscali e previdenziali. Auto in uso promiscuo, nel caso in cui l’auto sia un benefit concesso al dipendente in uso promiscuo, il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto è quantificato, in misura forfettaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall’Aci, con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Qualora l’auto venga concessa in uso promiscuo solo per una parte dell’anno, l’importo forfettario deve essere proporzionale all’effettivo numero di giorni in cui tale uso promiscuo è riconosciuto al dipendente. Se l’azienda inserisce il beneficio in busta paga, potrà detrarla ai fini Iva nella misura del 20%, nel caso dovesse addebitare al dipendente il corrispettivo attraverso l’emissione di fattura potrà provvedere a detrarre integralmente l’Iva. Altra ipotesi è l’ auto concessa in uso all’amministratore, anche qui possiamo distinguere se per uso personale o promiscuo, nel primo caso, l’amministratore che riceve l’auto per uso personale ottiene un fringe benefit tassabile, cioè rientra in compensi in natura, pertanto le spese della autovetture sono integralmente deducibili fino alla concorrenza del fringe benfits, in caso di uso promiscuo il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto è quantificato, in misura forfettaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall’Aci con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Anche in questo caso, l’impresa ha facoltà di optare in caso di concessione ad uso privato del bene all’amministratore, di concederlo in maniera gratuita , pertanto inserire il fringe benefit in busta paga, o addebitare all’amministratore un corrispettivo mediante emissione di fattura soggetta ad Iva. Nel caso in cui l’amministratore o il dipendente che utilizza la propria auto per attività aziendali ha diritto al rimborso spese non soggetto a tassazione, per un importo determinato dalle tariffe Aci in vigore annualmente e in tal caso, l’azienda che effettua il rimborso per auto private al dipendente o amministratore, ha la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto, unica limitazione è la potenza delle autovetture, la quale deve essere 17 cavalli per macchine alimentate a benzina e 20 in caso di alimentazione diesel. Esistono alcune categorie di auto aziendali i cui costi dono deducibili al 100% e iva detraibile integralmente, parliamo di quelli relativi ad uso esclusivamente strumentale , cioè legati al solo uso aziendale e non utilizzabili per uso personale in tale caso sono deducibili integralmente anche le spese di gestione , quali carburate, assicurazioni, manutenzioni ecc.