Le novità per i bilanci 2016
di Carmine Damiano
Mer 26 Aprile 2017 22:55
Il Dlgs. 139/2015 ha introdotto una nuova categoria di imprese, le micro-imprese. Le modifiche previste dal decreto intervengono sulla forma e sul contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c. ed introducono una disciplina particolare per la redazione del bilancio delle “micro imprese”, così definite ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c, tale articolo disciplina queste tipologie di società e le caratteristiche che le contraddistinguono, tra le novità, esse principalmente potranno adottare dal 1 gennaio 2016 il “bilancio super-semplificato”. Le microimprese sono considerate tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175mila euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350mila euro; numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità. Tali aziende potranno redigere il bilancio secondo le norme applicate per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata applicando gli stessi criteri di valutazione. Il nuovo articolo 2425-ter, contrariamente a quanto disciplinato dal codice civile per i prospetti obbligatori, non prevede un contenuto minimo dello stesso. Le micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate: dalla redazione del rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa. Tale esonero è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni riguardanti: gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, distinguendo quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati. La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese termina quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria. Le imprese che ricadono nella categoria delle micro possono beneficiare anche di una serie di agevolazioni nella presentazione e produzione di informazioni per quanto concerne lo schema di stato patrimoniale e di conto economico, nonché i criteri di valutazione da applicare alle poste di bilancio. Le disposizioni finali e le norme transitorie sono contenute nel decreto legislativo. In primo luogo l'articolo 11 specifica che le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, questo implica che le nuove disposizioni saranno applicate nel 2017 relativamente alla redazione del bilancio 2016. Pertanto a seguito del Dl 139/2015 tre sono le tipologie di bilancio collegate alla dimensione dell’impresa: ordinario, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione; in forma abbreviata, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione; bilancio delle micro-imprese, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma si distingue per la possibilità di non redigere la nota integrativa.