Omaggi natalizi: cosa c’è da sapere
di Carmine Damiano
Dom 10 Dicembre 2017 23:24
In arrivo le festività natalizie, e come di consueto le imprese ed i professionisti effettuano omaggi ai propri clienti/dipendenti. Il Decreto sulle semplificazioni, ha tracciato delle novità in merito alle deducibilità di tali spese. È stato innalzato a euro 50 (anziché 25,82 come in passato), il costo massimo per poter dedurre integralmente l’Iva , in tal modo parificato il trattamento fiscale tra deduzione ai fini delle imposte dirette e Iva. Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi, e vengono dedotte sempre che vi sia l’inerenza nelle strategie aziendali. Non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se concessi ai dipendenti, in questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo sulla semplificazione, la detraibilità Iva dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro, anziché € 25,82, pertanto, deriva che: per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva); per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, e la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva), e non richiede, pertanto, l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.) anche se è consigliabile emettere un Ddt (con dicitura “omaggio”) per identificare il destinatario ai fini di dimostrare le spese di rappresentanze rispetto all’attività aziendale. Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, Tuir, sono deducibili secondo i seguenti limiti: per intero se il costo unitario non supera euro 50, se l’importo unitario supera tale limite in proporzione ai ricavi dell’impresa, e precisamente il costo è deducibile nel limite del 1,3% del ricavi fino 10 milioni di fatturato. Per i professionisti ai fini iva lo stesso trattamento delle imprese , per la deduzione Irpef invece è limitata all’1% dei compensi. La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è sempre imponibile Iva indipendentemente dal costo unitario dei beni, salvo che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta, di fatti l’impresa può scegliere di non detrarre l’Iva a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad Iva la successiva cessione gratuita; Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza per cui deducibili interamente se inferiore a euro 50, in caso diverso la deducibilità è pari al 1.3% dei ricavi, pertanto non vi è distinzione ai fini della deducibilità Irpef/Ires tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa. Nella pratica bisogna stare attenti in caso di omaggi di beni confezionati , infatti se l'omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell'individuazione del regime Iva applicabile, occorre avere riguardo al costo dell'intera confezione, anziché al costo dei singoli beni. Nel caso dell’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 50,00 anche se composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa Iva è indetraibile. Gli omaggi a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali, l’Iva su tali beni è, indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Ai fini delle imposte dirette, il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa.