Rivalutazioni terreni e partecipazioni societarie
di Carmine Damiano
Mer 23 Mag 2018 14:47
La Legge di stabilità 2018 ha riaperto i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni, delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei beni d’impresa. Trattiamo in questo articolo, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, con aliquota pari all’8% per i terreni, e per la detenzione di partecipazioni sia qualificate che non sulla somma rivalutata. I beni oggetto della rivalutazione sono tutti quelli che i contribuenti detengono alla data del 1 gennaio 2018, (quindi sono esclusi acquisti effettuati durante il periodo 2018, e, il termine ultimo per aderire a questa iniziativa è fissato al 30 giugno 2018, termine perentorio per poter redigere e giurare la perizia di stima. La scadenza del pagamento è stato stabilito in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2018, o in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno; la seconda entro il 30 giugno 2019 maggiorata del 3% a titolo di interessi; la terza entro il 30 giugno 2020 maggiorata del 6% a titolo di interessi. La proroga della legge sulla rivalutazione comprende anche l’opportunità, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Quali sono i motivi che spingono le parti a tale iniziativa? La rivalutazione della quota è finalizzata a “sterilizzare” la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell’art. 67 del Tuir, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse. Per i contribuenti la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e di partecipazioni, fa si che aumenta il valore e si riduce così l’eventuale plusvalenza che si realizza in caso di cessione. Per l’amministrazione finanziaria, quella di incassare anticipatamente un importo, che potrebbe non essere mai oggetto di transazione, o di oscuramento di valore, in caso di plusvalenza elevata. Oggetto della rivalutazione: terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2018 a titolo di proprietà o di altro diritto reale; partecipazioni in società non quotate possedute al 1 gennaio 2018. I soggetti che possono aderite, sono quei contribuenti che, a seguito della cessione, realizzerebbero un reddito diverso, con esclusione quindi dei redditi d’impresa: le persone fisiche residenti in Italia; le società semplici ed equiparate residenti; gli enti non commerciali residenti; i soggetti non residenti, ma per le sole plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia. Modalità di accesso alla rivalutazione: per poter usufruire dell’agevolazione sulle partecipazioni è necessario redigere una perizia giurata di stima, eseguita da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore contabile, perito iscritto alla Cciaa; per i terreni, la perizia deve essere effettuata da un architetto, ingegnere, geometra, dottore agronomo, perito agrario/edile iscritto alla Cciaa. Il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione quote societarie 2018, dovrà essere eseguito con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 8055.