Autorizzazioni per gare automobilistiche
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Mer 15 Marzo 2017 11:31
Il ministero dei Trasporti ha emanato la circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nell’anno in corso (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.41/2017), in cui si precisa che sulle strade ed aree pubbliche le manifestazioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere regolarmente autorizzate. Più precisamente, tali autorizzazioni sono di competenza dei seguenti enti: regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali; province e città metropolitane per le manifestazioni sulle strade di rispettiva competenza; comuni per le gare su strade esclusivamente comunali. Nel caso di competizioni che interessano più regioni o più province, aree metropolitane e comuni di regioni diverse l’autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione. L’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Restano escluse da tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche su strade ed aree pubbliche di competenza dei rispettivi enti territoriali, i promotori devono richiedere il nulla-osta al ministero dei Trasporti. Inoltre, è necessario che l’ente competente acquisisca il preventivo parere del Coni espresso dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, ovvero l’Aci per le gare automobilistiche e la Fmi per quelle motociclistiche, anche per verificare il “carattere sportivo” delle competizioni stesse. Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada o su brevi circuiti provvisori, le gare karting, quelle su piste ghiacciate, le gimkane, le competizioni di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta, cioè inferiore ad 80 chilometri orari (il superamento di tale limite farebbe, infatti, ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità). Ai fini dello snellimento delle procedure, il nulla osta del Ministero può non essere richiesto per i raduni, per le manifestazioni di regolarità amatoriali con andatura per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, per le gare di abilità di guida (slalom) e di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio ed impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. Sempre ai fini dello snellimento delle procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso di una gara motoristica non prevista nel programma annuale, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma. In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata da un’apposita e dettagliata documentazione. Completata l’istruttoria, la Direzione generale per la sicurezza stradale rilascia il nulla-osta e lo trasmette all’ente competente.