L’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità
di Automobile Club Napoli
Lun 16 Ottobre 2017 10:39
L’elevata velocità è una delle principali cause di incidenti stradali. Secondo il Codice della Strada (articolo 142) “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. In particolare, chiarisce una recente circolare del ministero dell’Interno l’accertamento dell’elevata andatura dei veicoli può avvenire, a seconda dei casi, attraverso sistemi di rilevamento fissi, temporanei o mobili capaci di rilevare la velocità istantanea o media. Tutti i dispositivi utilizzati per misurare l’andatura dei veicoli devono essere omologati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui validità decade dopo vent’anni. Dopodiché non possono essere più commercializzati se la loro approvazione non è stata rinnovata. Comunque, specifica il Decreto del ministero dei Trasporti n.282/2017 le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, prima di essere poste in funzione, devono essere sottoposte a verifiche iniziali e periodiche di taratura e funzionalità “per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato”. Tali operazioni vanno effettuate con cadenza annuale. Si tratta di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d’uso, che consistono in una verifica dell’integrità del dispositivo o del sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli rilevati. L’operatore che esegue le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, deve redigere un verbale, nel quale saranno indicate le operazioni effettuate con il relativo esito, che sarà conservato insieme all’intera documentazione inerente il dispositivo. Pertanto, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno sempre recare, nella parte della motivazione, l’indicazione dell’esistenza dell’approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità. Alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione, a favore del trasgressore, pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile applicare altre diminuzioni collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella suddetta percentuale. La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura approvati per l’accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media (autovelox, tutor, ecc.). Gli organi di polizia stradale che utilizzano questi dispositivi devono assicurarsi che la postazione di controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché collocata ad un’adeguata distanza, sia dal segnale che indica l’attività di accertamento, sia da quello riportante il limite massimo di velocità. Il mancato rispetto di tali disposizioni, specifica una circolare del ministero dell’Interno, “comporta delle conseguenze sull’attività di accertamento e su quella sanzionatoria, sotto il profilo della legittimità dell’accertamento medesimo”. In particolare, a seconda del tipo di strada, il suddetto Decreto ministeriale ritiene adeguata una distanza minima tra il cartello di segnalazione e la postazione di controllo di 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali; di 150m. per le strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento; e di 80m. sulle altre strade. La distanza massima, invece, non può essere superiore a 4 chilometri purché, tra il segnale di indicazione ed il luogo di effettivo rilevamento, non vi siano intersezioni stradali, altrimenti il messaggio va ripetuto. Tali regole sono valide sia per le postazioni fisse che mobili. I segnali collocati in modo permanente sulla strada possono essere utilizzati per l’attività di accertamento con dispositivi di rilevamento temporanei, a condizione che la posizione di questi ultimi sia stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione ed il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità, altrimenti l’attività di accertamento dovrà essere segnalata con cartelli temporanei.