L’Ivass ha pubblicato due importanti provvedimenti che introducono significative novità in materia di RC Auto. Il primo (n.71) prevede una nuova disciplina dell’attestato di rischio (cosiddetto “Attestato di rischio dinamico”), mentre il secondo (n.72) rimodula i criteri per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe C.U.). Con il provvedimento n.71 si completa il processo di dematerializzazione dell’attestato di rischio avviato nel 2015, consentendo una valutazione più precisa e aggiornata dello stato di sinistrosità dell’assicurato. In pratica, l’attestato di rischio (ovvero il documento rilasciato dalla compagnia che riporta la sinistrosità del veicolo degli ultimi 5 anni e, in caso di tariffa “bonus–malus”, le classi di merito di provenienza e di assegnazione) terrà conto pure degli incidenti pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche nel caso in cui l’assicurato cambi compagnia. Grazie all’introduzione di un nuovo processo informatico, le imprese, adesso, avranno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa ad un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o, comunque, dopo la scadenza di contratto, perfino se il cliente cambia impresa. Sinora, infatti, gli incidenti avvenuti negli ultimi 60 giorni di validità del contratto non rientravano nel cosiddetto periodo di osservazione, ovvero l’intervallo temporale rilevante ai fini dell’annotazione nell’attestato di rischio dei sinistri provocati. Sicchè, non venendo registrati su tale documento, bastava cambiare compagnia al momento della scadenza della polizza per farla franca ed evitare, così, che questa informazione potesse influire negativamente sulla determinazione della classe di merito bonus/malus e, quindi, sul relativo premio da pagare. Questo “trucchetto” d’ora in avanti non funzionerà più, essendo stato introdotto lo IUR (Identificativo Univoco di Rischio), un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria o patto di riservato dominio. Lo IUR identifica univocamente ciascuna unità di rischio (veicolo), favorendo un puntuale aggiornamento dell’attestato. In caso di sinistro pagato tardivamente, infatti, il sistema consente di recuperare tale dato e di comunicarlo all’impresa che ha in carico l’unità di rischio al fine di rettificarne l’attestato. In questo modo, sostiene l’Ivass, sarà possibile una più equa tariffazione dei premi Rca e rimuovere comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi. Il secondo provvedimento (n.72) chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, introducendo benefici a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate, quali, per esempio, i portatori di handicap, i conviventi di fatto e uniti civilmente. In particolare, l’articolo 7 individua i casi di mantenimento della classe di merito CU e della relativa tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato di rischio. Tra questi figurano a titolo d’esempio: i veicoli già assicurati all’estero; il mutamento della titolarità di veicoli cointestati; il trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto; il veicolo intestato a soggetto portatore di handicap; ed il trasferimento di proprietà di un veicolo a seguito di successione “mortis causa”. Questo provvedimento spiega l’Ivass, “rende la normativa più aderente alle mutate situazioni sociali, ed elimina taluni arbitraggi ed elusioni consentite da differenti interpretazioni da parte del mercato, rendendo il quadro di riferimento più omogeneo”.