Sosta disabili e violenza privata
di Automobile Club Napoli
Mer 10 Gennaio 2018 12:25
L’articolo 3 della Costituzione italiana sancisce uno dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento: l’uguaglianza fra i cittadini, indicando fra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Allo scopo di dare concreta attuazione a questo fondamentale principio costituzionale, molteplici sono stati gli interventi del legislatore, finalizzati anche a favorire la mobilità veicolare dei disabili nei centri urbani. In materia di sosta, per esempio, la legge stabilisce che, nell’ambito dei parcheggi delimitati dalle strisce blu o con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai portatori di handicap, muniti dell’apposito contrassegno, almeno 1 posto ogni 50 (o frazione di 50) disponibili. Inoltre, il codice della strada (articolo 188) esonera i veicoli al servizio delle persone invalide munite del suddetto contrassegno dall’obbligo di rispettare i limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Lo stesso Codice ha, altresì, inasprito le sanzioni nei confronti di quanti abusivamente occupano gli spazi destinati ai veicoli in uso a persone disabili (articolo 158), stabilendo, per tale infrazione, oltre al pagamento di una somma da 85 a 338 euro, anche la decurtazione di 2 punti-patente. In casi particolari, poi, il sindaco può, con propria ordinanza, su richiesta dell’interessato, assegnare “ad personam” e a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del provvedimento autorizzativo. Al riguardo, risulta di particolare interesse una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17794/17) che rigetta il ricorso proposto da un automobilista avverso la conferma, ad opera della Corte d’Appello, della condanna inflittagli in primo grado, perché ritenuto colpevole del reato di violenza privata, avendo lasciato in sosta la propria auto, da prima delle 10.40 fino alle 2.20 del giorno successivo, in uno spazio riservato individualmente a persona diversamente abile. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che risultavano sussistenti entrambi gli elementi costitutivi del reato di violenza privata, sia quello oggettivo che quello soggettivo. L’elemento oggettivo, in quanto l’imputato, ponendo la propria autovettura in uno spazio riservato, aveva impedito all’avente diritto di parcheggiare la propria autovettura, pur evidentemente ben consapevole di quanto stava facendo, tenuto conto della presenza della segnaletica orizzontale e verticale indicante l’area riservata ad un utente-disabile. In proposito, il Supremo Collegio ha poi sottolineato che se lo spazio fosse stato genericamente destinato al posteggio delle persone disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell’aricolo 158 del Codice della Strada, comma 2, che punisce, con la sanzione amministrativa, chiunque, senza averne diritto, parcheggi il proprio veicolo negli stalli riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Nel caso in cui - come nella fattispecie portata al vaglio della Cassazione - lo spazio sia invece espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, secondo la Suprema Corte, nella condotta abusiva posta in essere, deve ritenersi ravvisabile - rispetto alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale sopra ricordata - un “quid pluris” che consiste proprio nell’impedire ad un determinato cittadino di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il veicolo. Parimenti deve ritenersi ravvisabile l’elemento soggettivo del reato posto che l’imputato, avendo visto la segnaletica, era certamente ben consapevole di lasciare l’autovettura in un’area riservata ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare in quello stesso spazio. Impedimento protrattosi non per pochi minuti, bensì dalle ore 10,40 fino alle 2 del giorno seguente, quando l’autovettura è stata poi rimossa coattivamente dalla Polizia locale.