Le sanzioni tributarie penali entrano nella vita dei contribuenti nel luglio 1982 con la famosa legge n 516 c.d.“Manette agli evasori”, norma che fu accolta con molta soddisfazione, perché con quella disposizione si abrogava la famigerata “pregiudiziale tributaria”, che di fatto impediva al giudice penale di intervenire prima che si fosse concluso l’iter dell’accertamento e del contenzioso in sede amministrativa. Inoltre, l’idea della legge fu quella di perseguire talune condotte che preludevano all’evasione, posti in essere per preparare e rendere possibile successivamente l’evasione, e posti in essere per poi sottrarsi agli obblighi di assolvimento del tributo dovuto. Successivamente le armi del Legislatore si sono affiliate e nell’anno 2000 si è giunti al Decreto Legislativo n 74 che ha provveduto a determinare le fattispecie di natura delittuosa in campo fiscale e stabilirne le sanzioni in funzione della gravità di ognuna di esse. Il delitto di frode fiscale trova la sua fonte normativa negli articoli 2 e seguenti del Decreto di cui sopra. Il quale configura la frode fiscale, quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Tale condotta è sanzionata anche per chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’ evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La ratio di tale normativa, è quella di tutelare l’interesse erariale e quindi di colpire le condotte illecite di chiunque pone in essere tali comportamenti. Tale comportamento si configura come reato “proprio” , in quanto realizzato dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale concernente l’imposta sui redditi o sul valore aggiunto, e l’elemento materiale del reato si configura nell’avere indicato in una delle dichiarazioni annuali relative ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto degli elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o di altri documenti emessi per operazioni inesistenti. I soggetti che rispondono di tali reati sono gli organi amministrativi, il titolare del’impresa, e chiunque abbia concorso nel compimento di tale delitto. La frode fiscale si differenzia dalla truffa fiscale e dall’evasione, infatti in quest’ultima rientrano quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale attraverso la violazione di specifiche norme fiscali, tipo operazioni di vendita o prestazioni di servizi effettuate senza emissione di fattura o di ricevuta o scontrino fiscale (il cosidetto nero), con conseguente mancata dichiarazione fiscale e versamento d’imposta, pertanto in sostanza manca il dolo. L’evasione fiscale è punita con sanzioni pecuniarie e oltre una certa soglia di sottrazione di imponibile anche penalmente. La frode fiscale è punita sempre con sanzioni penali dato il suo livello di estrema pericolosità socio- economico tale da poter compromettere gravemente l’attività di accertamento tributario. La truffa aggravata nei confronti dello stato rispetto alla frode oltre ad avere punti in comune, quale l’ induzione in errore perpetrata mediante artifici e raggiri, rileva anche il conseguimento del profitto, caso tipico quando si ottengono contributi a mezzo raggiri. I principali reati penali connessi alle dichiarazioni fiscali sono: la dichiarazione fraudolenta, che si configura con l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o avvalendosi di altri artifici; la dichiarazione infedele, che coincide con il mancato riporto di elementi attivi (o l’indicazione di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante; la dichiarazione omessa, che si configura solo se si supera la soglia di punibilità; l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l’occultamento o distruzione di documenti contabili; l’omesso versamento di ritenute certificate o dell’Iva dovuta, in base alle risultanze della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150.000 euro per le ritenute e 250.000 euro per l’Iva; la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; l’utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. Non tutti gli eventi citati sono configurabili come frode fiscale ma soltanto punibili come reati penali. La frode fiscale come in generale l’evasione crea danni ai contribuenti onesti aggirando il principio dell’equità sociale, e alla collettività in quanto il mancato recupero di entrate fiscali , di fatto impedisce l’impiego successivo nella spesa pubblica o nella crescita economica, generando invece deficit pubblico e quindi creazione di debito pubblico, e non ultimo all’aumento della tassazione e quindi del prelievo fiscale sui contribuenti.