Una vasta operazione condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha portato nei giorni scorsi alla chiusura di 222 siti web che vendevano false polizze assicurative. Gli utenti, convinti di sottoscrivere assicurazioni vantaggiose per le proprie autovetture, le proprie case o i propri natanti, si sono invece ritrovati senza alcuna copertura assicurativa. Il modus operandi, comune a gran parte dei portali individuati ed utilizzato per trarre in inganno gli utenti che si imbattevano nei siti Internet, prevedeva l’utilizzo indebito dei loghi delle più note compagnie di assicurazione operanti in Italia e l’indicazione di un numero Rui (Registro Unico degli Intermediari assicurativi) contraffatto, funzionale al raggiro. L’attività investigativa, realizzata con la collaborazione con l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), oltre all’oscuramento dei portali Web, ha permesso di identificare 74 persone fisiche e di eseguire perquisizioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del reato di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa e truffa aggravata. Il fenomeno è in notevole espansione, come testimoniano le continue segnalazioni di siti irregolari da parte dell’Ivass. Dall’inizio dell’anno oltre 50 comunicazioni di questo tipo sono già state effettuate dall’Autorità per mettere in guardia i consumatori dal rischio di incappare in tali frodi, raccomandando loro di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea. Per difendersi dai raggiri, basta controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi ed i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati disponibili sul sito www.ivass.it, in cui sono pubblicati, e continuamente aggiornati, gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la Rc Auto, italiane ed estere); nonché il Registro unico degli intermediari assicurativi (Rui) con l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea. In più, è consultabile pure un apposita lista che raccoglie gli avvisi relativi a contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione. A volte possono bastare semplici indizi per fiutare il dolo come, per esempio, la richiesta del pagamento del premio della polizza a favore di carte di credito ricaricabili/prepagate o di persone e società non iscritte in uno dei suddetti elenchi. In ogni caso, si tratta di pagamenti irregolari. Per sciogliere qualsiasi dubbio, comunque, è sempre possibile chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell’Ivass che fa capo al numero verde 800.48.66.61, attivo dal dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-14.30. In linea generale, è opportuno sapere che i siti internet oppure i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare: i dati identificativi dell’intermediario; l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata; il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’Ivass. I siti o i profili Facebook (o di altri social network) non contenenti tali informazioni, chiarisce l’Istituto di vigilanza, non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte. Inoltre, nel caso degli intermediari dello Spazio Economico Europeo (See) abilitatati ad operare nel nostro Paese il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.