Aseguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”. Svolge attività ispettive già esercitate dal ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del ministro del Lavoro, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti. I poteri di vigilanza, ispettivo e di indirizzo fanno capo direttamente al ministro del Lavoro. In particolare, il ministro si occupa di emanare direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché i programmi di attività dell’Ispettorato e provvede, inoltre, all’acquisizione di dati e notizie con indicazione di altre eventuali e specifiche attività da intraprendere. Presso la sede di Roma dell’Ispettorato è stato istituito in aggiunta il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro” alle dipendenze del ministero del Lavoro. Al direttore dell’Ispettorato è affidato il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l’attività di vigilanza svolta dall’Arma e il coordinamento con l’Ispettorato. Il citato decreto istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, tra l’altro, anche espressamente stabilito che la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria spetta pure ai Funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail. L’Inps ha specificato che le funzioni di polizia giudiziaria assumono rilievo nell’accertamento di fatti costituenti reato (delitti o contravvenzioni), tanto nella forma del tentativo quanto nella forma consumata, e riguardano diversi momenti dell’attività ispettiva: dalla fase iniziale di rilevazione della notizia di reato, alla fase di acquisizione delle prove, fino alla comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria. Rientrano tra i compiti della polizia giudiziaria: acquisire la notizia di reato su delega dell’Autorità giudiziaria o di propria iniziativa; impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; ricercarne gli autori; compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Evidenzia l’Istituto che, a titolo meramente esemplificativo, tali esigenze potrebbero sorgere in relazione ai seguenti reati, più frequentemente riscontrabili nel corso di attività di vigilanza previdenziale: omissioni contributive per importi superiori al limite indicato nell’art. 37 Legge n. 689/1981; omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore a € 10.000 annui ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 463/1983; reati in materia di previdenza complementare; reato di impedimento dell’attività ispettiva; reati di truffa, aggravata o meno, ai danni dell’Inps, dello Stato o di altro ente pubblico; reati di falso; reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis c.p. Nelle suddette ipotesi gli ufficiali di Pg dovranno adottare le garanzie che la legge accorda al soggetto indiziato del reato per cui, nel caso in cui si proceda in forza di delega dell’Autorità giudiziaria (art. 370 c.p.p.), ovvero emergano indizi di reato nel corso dell’audizione, o, comunque, il soggetto risulti sottoposto alle indagini, l’interrogatorio andrà svolto alla presenza del difensore, previo avvertimento che le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate nei confronti del dichiarante e che lo stesso ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma se rende dichiarazioni che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone. noltre, l’Inps ricorda che il soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini potrà chiedere di propria iniziativa di rendere dichiarazioni spontanee che, in tal caso, potranno essere assunte senza la necessità di nominare un difensore; di queste, però, non sarà consentita l’utilizzazione nel dibattimento del giudizio penale, se non ai fini delle contestazioni testimoniali alla parte che abbia già deposto sui fatti che ne formano oggetto.