Spesso capita di sentire termini come evasione ed elusione, e non riuscire a capire le differenze, le conseguenze o i comportamenti, entrambi hanno un obiettivo comune: pagare meno imposte e “aggirare” le norme fiscali. Pur avendo lo stesso obiettivo i limiti e le conseguenze sono differenti in ambito penale e amministrativo. L’evasione fiscale può essere definita come un comportamento che mira ad occultare e a contrastare il prelievo fiscale, l’elusione fiscale rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, la messa in pratica di comportamenti e azioni che hanno come obiettivo ultimo quello di raggirare le leggi a proprio vantaggio, mettendo in pratica comportamenti che indirettamente portano alla diminuzione del prelievo fiscale. Entrambi sono comportamenti sanzionabili sul piano civilistico; l’evasione fiscale può determinare anche conseguenze di natura penale. L’evasione fiscale è quel comportamento e metodo che ha come obiettivo quello di ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul contribuente, attraverso pratiche che violano le leggi e le norme fiscali, può essere sanzionata sia sul piano amministrativo che penale, in funzione, dell’importo di imposte e tasse non versate allo Stato a seguito del mancato rispetto delle norme tributarie. L’evasione fiscale si verifica quando attraverso mezzi illeciti (frode, occultamento redditi, simulazione, irregolarità contabili, eccetera), il contribuente si sottrae in tutto o in parte al pagamento del tributo. L’elusione fiscale o con il nuovo termine di abuso del diritto fa riferimento ad un comportamento consistente in operazioni prive di sostanza economica che, seppur rispettando la legge, realizzano degli indiretti vantaggi fiscali al contribuente. Precisamente “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, ancora, si verifica elusione quando attraverso mezzi leciti (operazioni straordinarie, localizzazione in paradisi fiscali, interposizione fittizia di persone, negozi privi di valide ragione economiche, cessioni di attività, etc.) che rispettano la legge, ma avvalendosi di lacune o ambiguità della norma tributaria, il contribuente si sottrae in tutto o in parte al pagamento del tributo. Per l’aspetto sanzionatorio, l’elusione fiscale è irrilevante dal punto di vista penale ma solo l’applicazione di sanzioni amministrative legate all’importo eluso al Fisco. Pertanto un conto è evadere, un altro è eludere. In termini semplicistici, si può dire che si realizza evasione quando si agisce contra legem, si realizza elusione quando si è in presenza di atti perfettamente validi ed efficaci, il solo vantaggio fiscale conseguito che risulta indebito. Esempio di elusione: se le aliquote fiscali sulla vendita di un bene immobile sono del 35% e quelle sulla vendita di azioni del 20%, il possessore dell’immobile può conferirlo in una società per azioni al solo scopo di vendere poi le azioni della società proprietaria dell’immobile con fortissimo risparmio fiscale. Qui l’elusione sta nell’utilizzazione dello strumento società per azioni non per svolgere un’attività d’impresa, ma solo per trasferire la proprietà sostanziale dell’immobile, infatti in questo caso l’acquirente delle azioni in realtà ha acquistato l’immobile, ma in questo modo il venditore ha beneficiato di un’aliquota impositiva fortemente ridotta. Esempio di evasione: mancata emissione di fatture e scontrini in operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi, o la presentazione di dichiarazioni dei redditi incomplete, di modo da ridurre il prelievo fiscale sui propri redditi.

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