La stagione degli adempimenti continua, il 15 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, modello che può essere accettato o modificato. Il vantaggio fondamentale per il soggetto è legato ai controlli, infatti, se il modello 730 precompilato viene presentato senza toccarlo, cioè senza effettuare modifiche, non ci saranno accertamenti o controlli, viceversa se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Il modello 730 può essere presentato direttamente con il proprio pin c/o il sito dell’agenzia delle entrate o tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato. Il soggetto che vuole presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate deve integrare il modello con i dati del sostituto che si obbligherà nel conguaglio a compilare la scheda della scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille, e tale modello dovrà essere trasmesso anche se nessuna scelta verrà effettuata. Se alcuni dati del modello 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730, e successivamente alla modifica, può essere presentato. In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d’imposta , o a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). In questa fattispecie il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. Il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista, conserva una copia che può essere trasmessa per verifiche all’Agenzia delle Entrate. I documenti che necessitano per la compilazione o verifica del modello 730 sono: C.U. rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico; fatture, ricevute, scontrini, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo; fatture e ricevuta dei bonifici attraverso lei quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, certificazione rilasciata dall’Amministratore del condominio per spese straordinarie; attestati di versamento degli acconti d’imposta; ultima dichiarazione presentata, se evidenzia un’eccedenza d’imposta. I contribuenti potranno scegliere di inviare il modello 730 precompilato 2019 senza modifiche o con integrazioni dei dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate. In ambedue i casi la scadenza è fissata al 23 luglio 2019. Soltanto nel caso di invio della dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta la scadenza della dichiarazione dei redditi con il 730 è anticipata al 7 luglio. I soggetti che presentano il modello 730 non devono effettuare calcoli, ( quindi si evitano gli errori sui conteggi ) in quanto devono soltanto indicare i documenti reddituali e di spese, o confermarli nel caso del precompilato, in tal caso, il rimborso fiscale Irpef riconosciuto è erogato direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), o nel caso di somme da versare, queste ultime vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Il modello 730 può essere presentato anche dai contribuenti senza sostituto d’imposta. In questo caso bisognerà presentate il modello dichiarativo presso un Caf o un professionista abilitato e nel quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.