Rincarano le sanzioni del Codice della Strada, ma solo dello 0,1%. Lo stabilisce il Decreto del Ministro della Giustizia dello scorso 20 dicembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2016) nel rispetto di una norma dello stesso Codice (articolo 195, commi 3 e 3-bis) che prevede l’aggiornamento delle multe ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio precedente. Considerato che tale indicatore, dal primo dicembre 2014 al 30 novembre 2016, è stato pari allo 0,1%, della stessa entità sono, quindi, aumentati anche gli importi delle contravvenzioni. Si tratta dell’aumento più limitato di sempre che, infatti, ha comportato modeste variazioni soltanto per le sanzioni di poco superiori a 500 euro. Ciò per effetto degli arrotondamenti, in base ai quali i valori decimali vengono approssimati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, invece, se inferiore a detto limite. Il Decreto, specifica una circolare del ministero dell’Interno dello scorso 30 dicembre, ha assoggettato all’adeguamento biennale anche le sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state contemplate nel precedente aggiornamento (Decreto del ministero della Giustizia del 16 dicembre 2014), non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore. Motivo questo che esclude dall’aggiornamento alcune sanzioni modificate per effetto delle disposizioni contenute nella legge sulla depenalizzazione dell’anno passato (Decreto Legislativo n.8 del 15 gennaio 2016), proprio perché non è maturato il biennio dalla data di entrata in vigore. In particolare, si tratta delle violazioni previste dai seguenti articoli del Codice della Strada: 116, comma 15 (guidare un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida oppure senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici); 124, comma 4 (condurre macchine agricole od operatrici senza essere munito di patente); 135, commi 7 e 11 e 136-ter, comma 3 (particolari violazioni commesse da titolari di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione Europea e da conducenti con patente concessa da un Paese dell’Ue). L’arrotondamento, specifica il Ministero, “opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice”. Perciò, si legge ancora nella circolare, non sono oggetto di arrotondamento, a titolo esemplificativo, “le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell’articolo 203, comma C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell’articolo 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all’articolo 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell’articolo 202, comma 1, C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L’importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro. Analogamente, restano invariate anche le ammende, in quanto gli aggiornamenti previsti dall’articolo 195 del Codice della Strada riguardano solo le sanzioni amministrative pecuniarie, escludendo, pertanto, quelle penali. Soffermandoci sui minimi edittali, le somme cioè che il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del relativo verbale, quelli sino a 425 euro restano invariati, mentre gli importi compresi tra € 531 ed € 1.388 euro aumentano di un euro. Il massimo rincaro spetta, sempre con riferimento ai pagamenti in misura ridotta, alle violazioni previste dall’articolo 123, commi 11 e 11-bis (autoscuole e istruttori abusivi), i cui importi minimi passano da 10.879 a 10.890 euro.