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Libertà è scegliere consapevolmente

Opinionista: 

Il recente violento scontro sulla interruzione volontaria della gravidanza soffre del consueto uso strumentale da parte della politica insipiente e dei media. Il tema ritorna tra quelli all’ordine del giorno del pubblico dibattito perché il governo ha inserito nella legge di conversione del decreto 19/2024, contenente le norme per attuare la rimodulazione del PNRR nonché misure di semplificazione amministrativa, interventi per la sicurezza sul lavoro, disposizioni sul trasporto, lo sport e la salute, una disposizione di definizione della composizione dei consultori, previsti dalla Legge 405/1975. Tale scelta è opinabile ma non rivoluzionaria. Non lo è dal punto di vista legislativo perché il decreto utilizzato è stato approvato come atto di normazione generale, in gergo definito, infatti, “decreto omnibus”. E non lo è sotto il profilo della finalità regolatoria, perché non modifica la legge sulla quale interviene, ma ne precisa una semplice previsione organizzativa. L’approccio strumentale e speculativo è palese. Bruxelles non ha espresso alcuna valutazione in merito, come si vorrebbe far credere, raccontando di una contrarietà della commissione. Quest’ultima, attraverso un suo portavoce, interpellato capziosamente in conferenza stampa, si è limitata a dire che il punto non è oggetto di esame in quanto esula dalla verifica degli articoli di competenza della commissione stessa. Ed è un fatto. Poi c’è la parte più cruenta, animata da una inconcludente faziosità politica, che riguarda il presunto attacco alla libertà delle donne di abortire. La legge 194 non viene toccata. Essa conserva la sua struttura intonsa. È necessario, infatti, ricordare ai più la finalità iscritta all’art. 1 della legge, perché il travisamento che se ne fa nelle narrazioni, ha snaturato di significato l’importante riconoscimento normativo operato dal legislatore del ‘78. L’art. 1 dice che scopo della legge è quello di garantire “il diritto alla procreazione cosciente e responsabile”, di riconoscere “il valore sociale della maternita'” e di tutelare “la vita umana dal suo inizio.”, precisando che “L'interruzione volontaria della gravidanza …non e' mezzo per il controllo delle nascite.”. Dunque, sulla premessa di un concepimento “consapevole” e, soprattutto, “responsabile”, il legislatore ha previsto la fase di accoglienza nel consultorio dove avviene la presa in carico della “donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento …”. Per legge nei consultori sono previste la figura del ginecologo, dello psicologo, dell’assistente sociale e di un infermiere. Prevedere che “le regioni possano avvalersi, senza maggior oneri a carico dei bilanci, anche del coinvolgimento di rappresentanti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità” non può essere letto come un attacco alla libertà della donna. È libero chi consapevolmente sceglie. Il colloquio nel consultorio ha natura informativa e consulenziale. Temere che parlare di sostegno alla maternità possa minare il discernimento di una donna esprime una considerazione indignitosa della stessa. La vera matrice di questa polemica non è la tutela di un diritto, ma è il vuoto ideale del confronto politico, che si cerca di colmare con inutili battaglie di retroguardia.